Dividendi e plusvalenze

26 July 2017
Il Decreto Ministeriale del 26.5.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11.7.2017, n. 160 ridetermina le percentuali di concorso al reddito complessivo di dividendi e plusvalenze ex artt. 47, co. 1, 58, co. 2, 59 e 68, co. 3, D.P.R. 917/1986.
Utili da partecipazione e proventi equiparati: agli effetti degli artt. 47 e 59, D.P.R. 917/1986, gli utili da partecipazione in società di capitali, i proventi equiparati relativi a strumenti finanziari e le remunerazioni relative ai contratti ex artt. 44, co. 2, lett. a), e 109, co. 9, lett. b), D.P.R. 917/1986, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14% del loro ammontare. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4, co. 1, lett. q), D.lgs. 344/2003, gli utili percepiti da enti non commerciali, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% (se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, nella misura del 22,26%).
Plusvalenze e minusvalenze: agli effetti dell'applicazione dell'art. 58, co. 2, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze realizzate dall'1.1.2018 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 41,86% del loro ammontare. Tale percentuale si applica anche per la determinazione della quota delle concorrenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 68, co. 3, D.P.R. 917/1986, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dall'1.1.2018 concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14%. Resta ferma la percentuale del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo anteriori all'1.1.2018 con corrispettivi percepiti dalla stessa data.

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