Detrazione IVA riconosciuta soltanto se l’immobile è strumentale all’attività

14 August 2017
Con l’ordina n. 19191 del 2 agosto 2017, la Corte di Cassazione stabilisce che, si ha il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un fabbricato di terzi solo se si ricollega l’interezza della spesa con l’esercizio dell’attività e non al titolo giuridico della disponibilità dell’immobile; l’imposta infatti è detraibile soltanto nel caso in cui il fabbricato è utilizzato dall’imprenditore come strumentale all’attività d’impresa.

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