Deducibilità retroattiva anche con istanza di rimborso

30 January 2017
La Commissione Tributaria della Lombardia, con sentenza n. 5931/44/16, ha disciplinato le modalità di deducibilità ex post di costi, ammessa da una nuova norma tributaria con effetti retroattivi. In particolare, l’approvazione di una norma tributaria può prevedere retroattivamente la deducibilità di alcune voci di costo inserite in dichiarazione, a condizione di presentare una nuova dichiarazione conforme alle nuove regole. Il contribuente può ottenere il beneficio fiscale anche nel caso in cui presenta una dichiarazione non conforme, se dopo aver operato la variazione in aumento, versa le maggiori imposte e presenta istanza di rimborso; quest’ultima assume quindi il valore di integrazione emendativa.