Deducibilità del trattamento di fine mandato (TFM)

22 May 2017
Diverse CTR in anni recenti hanno respinto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate riguardo la deducibilità degli accantonamenti per il trattamento di fine mandato da corrispondere agli amministratori (prevista ex art. 105, c. 4, TUIR), basata sull’analogia con il TFR. L’art. 2120, c.c., infatti,  stabilisce la formula per il calcolo degli accantonamenti annuali a TFR e l’AE ne stabilisce la deducibilità in conformità alle disposizioni di legge che regolano la materia. L’Agenzia dunque assumerebbe erroneamente, come limite di deducibilità per il TFM, l’accantonamento calcolato secondo l’art. 2120, c.c., valido però solo per il TFR. La relativa norma fiscale non può essere estesa per interpretazione analogica al TFM, pertanto ad esso non vengono applicate tali limitazioni. Per la deducibilità, inoltre, non è necessaria nemmeno l’erogazione avvenuta del compenso. Il diritto all’indennità deve però risultare da un atto avente data certa nonché anteriore all’inizio del rapporto (art. 17, c.1, lett. c), TUIR).

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