Conflitto tra creditore pignorante e l’acquirente della quota, fa fede il Registro

27 August 2017
La Cassazione tramite la sentenza del 18 agosto 2017, n. 20170 prende una posizione precisa su un argomento non espressamente considerato dal c.c., ossia quale disciplina debba applicarsi nel caso di conflitto tra creditore pignorante e l’acquirente della quota di partecipazione in una S.r.l.I supremi giudici stabiliscono che, nel caso in questione, non possa applicarsi l’art. 2470 del c.c. che disciplina il conflitto tra una pluralità di soggetti che comprano lo stesso bene ma, al fine di trovare una soluzione bisogna, invece, analizzare l’art. 2914 del c.c. il quale è norma specificamente dedicata al conflitto tra i creditori pignoranti e il terzo acquirente del bene pignorato, e tratta i casi di:

  • alienazione di un bene immobile (o bene mobile iscritto in un pubblico registro), nel quale l’acquirente prevale se ha trascritto il suo acquisto prima della trascrizione del pignoramento;
  • cessione del credito;
  • cessione di universalità di beni;
  • alienazione del bene mobile.
La Cassazione ha quindi stabilito che, essendo la quota di S.r.l non assimilabile né ad un credito né ad un’universalità di mobili, ci si deve basare, per analogia, alla disciplina inerente i beni immobili e i beni mobili registrati, applicando, pertanto, ai fini della soluzione, il principio secondo cui nel caso di conflitto tra due formalità pubblicitarie confliggenti, prevale quella iscritta prima nel Registro. 

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