Comunicazione dei soci sulla titolarità condizione per l’esercizio del diritto di voto

20 June 2017
L' art 2 del D.Lgs. 90/2017 modifica l'art. 22 del D.Lgs.21 novembre 2007 n.231, introducendo, tra l'altro, il comma 3, il quale prevede, per le società aventi personalità giuridica, che i relativi soci comunichino in via telematica le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva. Tali informazioni saranno quindi apprese per tale via dagli amministratori della società. La seconda parte del comma 3 stabilisce però che, in caso di permanenza di dubbi riguardo l’identità del titolare effettivo, le informazioni vengono acquisite dagli amministratori per espressa richiesta rivolta ai soci. Il socio che non le fornisca ingiustificatamente o che fornisca informazioni palesemente fraudolente precludono a questi l’esercizio del diritto di voto. Ne consegue che le deliberazioni assembleari adottate con voto determinante da parte del socio inabilitato sono annullabili con impugnazione ex art. 2377 c.c.

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