Branch exemption

29 August 2017
Con provvedimento diffuso il 28 agosto 2017 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative che dovranno essere seguite dalle stabili organizzazioni italiane all’estero a partire dall’esercizio 2017, per il regime di esenzione dei redditi previsto dall’art. 168-ter del TUIR. L’opzione dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di apertura della filiale estera, mentre per le branch già costituite al 7 ottobre 2015 (e per quelle costituite fino al 31 dicembre 2016), si potrà optare nella dichiarazione Redditi 2018, con effetto dal periodo di imposta 2017.

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