Bancarotta fraudolenta documentale e occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000.

21 April 2017
La Suprema Corte nella sentenza n. 18927/17 (Cass. Pen., Sez III, 24/02/2017. Pres. Cavallo, Rel Socci), si è pronunciata sull’insussistenza del rapporto di specialità nonché del ne bis in idem sostanziale tra le fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili ex art. 10 D.lgs. n. 74 del 2000 e di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall. Infatti le due discipline si differenziano rispettivamente in base ad almeno quattro fattori: i) evento di fattispecie (impossibilità di ricostruire il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta vs impossibilità di ricostruire i redditi e il volume d’affari rapportata all’intero corredo documentale); ii) oggetto materiale (scritture contabili obbligatorie a fronte di scritture anche facoltative); iii) bene giuridico tutelato e destinatari (erario vs interessi dei creditori fallimentari); iv) finalità dell’azione (evadere o consentire a terzi l'evasione a fronte delprocurare a sé o ad altri ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori). Pertanto è ben possibile che un amministratore che sia stato condannato per aver occultato o distrutto documenti contabili di una società ex art. 10 D.lgs. 74/2000 al fine di evadere il fisco, possa in caso di fallimento della società stessa, sussistendo tutti requisiti del reato come sopra illustrati,  rispondere anche di bancarotta documentale ex art. 216, n. 2, L. Fall., per aver sottratto distrutto o falsificato  le stesse scritture contabili al fine di mascherare condotte distrattive.

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