Altre definizioni della responsabilità dei sindaci

19 September 2017
Ai fini dell’inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall’art. 2407 co.2 c.c. non occorre l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando in fatti ex art. 2409 c.c.; questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21566 depositata il 18 settembre 2017. 

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