Accollo del debito

17 November 2017
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni (cfr. Risoluzione n. 140/E del 15/11/2017) in merito alla possibilità di estinguere, mediante compensazione con crediti d’imposta propri dell’accollante, un debito d’imposta altrui accollato da quest’ultimo ai sensi dell’art. 8 della Legge 27/7/2000, n. 212 (cd. "Statuto dei diritti del contribuente”). In merito, è stato precisato che non è possibile estinguere, mediante compensazione con crediti d’imposta propri dell’accollante, un debito d’imposta altrui accollato da quest’ultimo ai sensi dell’art. 8 della Legge 27/7/2000, n. 212; - sono, tuttavia, da considerare validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione con crediti esistenti e utilizzabili, prima della pubblicazione della succitata risoluzione; - saranno, invece, sanzionati i comportamenti difformi tenuti successivamente alla pubblicazione del predetto documento di prassi: i) per l’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, comunque tenuto all’adempimento ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 212/2000, l’omesso pagamento comporterà il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997); ii) per l’accollante, l’utilizzo di un credito d’imposta in violazione delle modalità dettate dalle norme vigenti comporterà l’irrogazione della sanzione pari al 30% del credito utilizzato (ex art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997), qualora questo sia effettivamente esistente (in tale ipotesi, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie), ovvero dal 100% al 200% della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistente (ex art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997).

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