Accertamento delle imposte

25 September 2018
Ai sensi degli artt. 43, D.P.R. 600/1973 e 57, D.P.R. 633/1972 gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Iva, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata). Tuttavia, detti termini possono allungarsi, anche quando scaduti, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba contestare il credito esposto in sede di dichiarazione dei redditi, con onere della prova a carico del contribuente fin dal primo grado di giudizio, e obbligo di conservazione della documentazione sino alla definizione del contesto.

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