È sempre obbligatorio il contradditorio preventivo prima dell’emissione di un avviso di accertamento

26 January 2017
La Commissione Tributaria regionale di Milano con la Sentenza del 3 gennaio 2017 ha riconosciuto la generalità dell’obbligo del contraddittorio preventivo con il contribuente sia in presenza di contestazioni elusive sia nell’ambito dei cd. controlli a tavolino. Ciò sulla base della norma espressa nell’art. 12 dello Statuto del contribuente che prevede che "nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Pur non essendo previste sanzioni espresse in caso di inosservanza del termine di 60 giorni, è pacifico che in tutti i casi, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, il contribuente destinatario dell’atto lesivo deve essere messo in condizioni di argomentare ed esporre i motivi che giustificano il comportamento tenuto. La Commissione Tributaria sottolinea, in particolare, come in presenza di accertamenti cd. a tavolino l’Ufficio è tenuto a emettere un atto di chiusura delle attività di controllo per consentire al contribuente di fornire adeguati "elementi che avrebbero sicuramente indotto l’Ufficio a valutare diversamente la posizione del contribuente e a adottare un atto di diverso contenuto a quest'ultimo più favorevole”.

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