È abusivo l’esercizio di attività di competenza specifica di una professione

19 July 2018
La Sezione VI della Corte di cassazione, ud. 10 maggio 2018 (dep. 18 luglio 2018, n. 33464, Pres. Paoloni, Rel. Scalia) ha statuito che integra il reato di esercizio abusivo di una professione di cui all’art. 348 c.p. il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da ingenerare una situazione di apparenza evocativa dell’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela. 
È stato altresì ritenuto improprio il richiamo operato, a difesa dell’imputato, alla legge n. 4 del 2013 di liberalizzazione delle professioni non organizzate o senza albo in quanto lo svolgimento di generica attività di consulenza tributaria e aziendale richiede l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro. 

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