Manager punibili per le funzioni esercitate

22 September 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 17 gennaio 2018 (dep. 25 settembre 2018, n. 41259, Pres. Cavallo, Rel. Socci) ha precisato che, in tema di reati tributari – nella specie, omesso versamento IVA – i destinatari delle norme di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. Sulla base di tale assunto è stata ritenuta corretta la qualifica di amministratore di fatto individuata sulla base di indici sintomatici quale la cessazione della carica a pochi giorni dagli adempimenti del versamento IVA e la nomina di un soggetto sconosciuto sul territorio nazionale e senza redditi, già titolare di altre cariche in altre società di riferimento dell’imputato.
Nel contesto delle persone giuridiche, poi, nelle ipotesi di sequestro preventivo di beni dell'imputato funzionale alla confisca del profitto di reati tributari, il sequestro deve ritenersi legittimo se lo stesso indagato non fornisca la prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. Ciò posto, in sede di ricorso in Cassazione, è onere dell’indagato fornire la specifica prova della concreta esistenza di beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta. L’inosservanza dell’onere di specifica indicazione comporta la genericità del motivo di ricorso in Cassazione. Serve dare prova della comprovata esistenza, negli atti, di beni costituenti profitto o prezzo del reato, beni che però devono essere specificamente e dettagliatamente indicati dal ricorrente, nel ricorso in Cassazione, con riferimento agli atti processuali dai quali risultavano.

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