In vigore il Decreto in materia di Market Abuse

28 September 2018
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2018 il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttiva 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (Market Abuse Regulation – MAR). Il decreto è entrato in vigore a partire dal 29 settembre 2018.
Il decreto interviene direttamente sul Testo Unico Finanza (d.lgs. n. 58 del 1998), apportando significative modifiche soprattutto in relazione al sistema sanzionatorio disciplinato nella Parte V ("Sanzioni”, artt. 166 ss.) del TUF. Viene, in particolare, ridefinito l’ambito di applicazione degli "abusi di mercato” attraverso degli interventi sui principi generali e sugli illeciti penali e amministrativi relativi all’abuso delle informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (artt. 180 e ss. del d.lgs. n. 58 del 1998). A tal proposito, il legislatore italiano, non trasponendo fedelmente il contenuto degli artt. 3, comma 3 e 7 MAR, omette di prevedere la criminalizzazione del c.d. insider secondario, cioè del soggetto che abbia ottenuto l’informazione privilegiata a qualsiasi titolo (e non soltanto in ragione delle situazioni indicate nell’art. 184, comma 1 TUF, sostanzialmente identiche a quelle contemplate nell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) MAR) e sia altresì a conoscenza del carattere privilegiato di tale informazione.
L’opera di aggiornamento del TUF comporta inoltre la modifica di alcune sanzioni, l’introduzione del nuovo illecito di cui all’art. 187-ter.1 (inerente le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014) e una sistematizzazione delle sanzioni accessorie e della confisca.
Una novità di rilievo attiene alla disciplina dei rapporti tra sanzioni penali e sanzioni amministrative inserita nell’art. 187-terdecies che previene eventuali violazioni del principio di ne bis in idem. Nello specifico la nuova norma prevede che, qualora per lo stesso fatto sia stata già applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato, "l’autorità giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria competenza delle misure punitive già irrogate” e che "l’esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria”.

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