Detraibilità dell’IVA allargata

27 ottobre 2018
A fronte della modifica apportata dall'art. 14 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, l'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 prevede che il cessionario o committente possa esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA "relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
A tal proposito:

  • limitatamente alle liquidazioni IVA periodiche, la predetta novità risolve il dubbio interpretativo che era sorto a fronte dell'emanazione della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1;
  • sussiste ora un perfetto allineamento, dunque, fra l'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente e l'obbligo di versamento dell'imposta in capo al cedente o prestatore;
  • la norma in esame è in vigore dal giorno 24 ottobre 2018 e, pertanto, può essere applicata già a partire dalla liquidazione IVA del 16 novembre 2018. 
Pur in mancanza di una espressa previsione, la disposizione dovrebbe avere efficacia retroattiva.

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