Verifiche fiscali - Mancata esibizione registro fatture - Rinvenimento dopo la notifica dell\'accertamento

08 March 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5914 dell’8 marzo 2017, ha affermato che la dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, precluda la valutazione degli stessi in suo favore in sede amministrativa o contenziosa e renda legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa, così integrando un sostanziale rifiuto di esibizione diretto ad impedire l'ispezione documentale. Infatti, l'art. 52, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a cui rinvia l'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha carattere eccezionale e deve essere interpretato alla luce degli artt. 24 e 53 cost., in modo da non comprimere il diritto alla difesa e da non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti. Così la Corte ha affermato la sussistenza della causa di forza maggiore nella fattispecie in cui il registro delle fatture, che non era stato esibito prima dell’accertamento poiché non nella disponibilità della curatela, era stato rinvenuto solo successivamente alla notifica dell’atto impositivo in una sede dell’impresa in cui erano stati apposti i sigilli dell’intervenuto fallimento.

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