Transfer Pricing i documenti permettono di evitare le sanzioni

02 October 2017
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 2454/1/2017 ha chiarito che la documentazione in materia di prezzi di trasferimento, ai fini della disapplicazione della sanzione di cui all’art. 1 co.6 del D.Lgs. 471/97, assume rilevanza se messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria da parte della società nel rispetto delle prescritte modalità di comunicazione. Qualora, infatti, la stessa sia conforme a quanto previsto dall’Agenzia, la stessa non può essere messa in discussione per il solo fatto che l’Ufficio non concordi con i comparabili prescelti e/o con il metodo di verifica dei prezzi adottato. 

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