Registro – Cessione di ramo d’azienda con contestuale cessione di quote

15 March 2017
La Corte di cassazione, con sentenza n. sentenza n. 6758 del 15-03-2017, ha affermato che la cessione di un ramo d’azienda con contestuale alienazione delle quote della cessionaria legittima il recupero dell’imposta di registro in quanto cela un vero e proprio trasferimento d’azienda. Tuttavia, non trattandosi di una fattispecie elusiva, la Corte ritiene che non è necessario, ai fini della legittimità dell’accertamento, alcun contraddittorio. Più in particolare, la Cassazione afferma che "in tema di imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale”. Ne consegue che la sua applicazione "da parte dell'ufficio finanziario non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'applicazione delle disposizioni antielusive ( D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, poi L. n. 212 del 2000, art. 10-bis), bensì alla verifica giurisdizionale circa l'osservanza dei criteri legali di interpretazione dei negozi”.

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