Proroga fatturazione elettronica al 2019

29 June 2018
È stato pubblicato sulla G.U. 28.6.2018 n. 148 il D.L. 79/2018, che dispone il rinvio dall'1 luglio 2018 all'1 gennaio 2019 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti. 
Il rinvio riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione verso soggetti passivi IVA effettuate presso impianti stradali di distribuzione. Resta fermo, invece, il termine dell'1 luglio 2018 per l'avvio della fatturazione elettronica relativamente alle altre tipologie di cessioni di benzina e gasolio in ambito B2B.
Ai fini IVA, sarà possibile continuare a documentare gli acquisti presso gli impianti stradali di distribuzione mediante la scheda carburante ovvero mediante il mezzo alternativo del pagamento con mezzi tracciabili ai sensi dell'art. 1 co. 3-bis del DPR 444/97. 
Tuttavia, va osservato che l'art. 1 co. 923 della legge di bilancio 2018, come modificato dal DL 79/2018, prevede già a partire dall'1 luglio 2018 che l'esercizio del diritto alla detrazione IVA sia subordinato al pagamento mediante mezzi tracciabili anche diversi da quelli individuati dal DPR 444/97.
Analogamente, ai sensi dell'art. 164 del TUIR, per la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette, l'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili decorre dall'1.7.2018.

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