Prevalenza del Registro sul diritto all’oblio

10 August 2017
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 19761 della prima sezione Civile, depositata il 9 agosto 2017, stabilisce che il Registro delle Imprese, in ragione delle proprie funzioni di pubblicità commerciale, deve iscrivere e conservare in tale registro le informazioni sulla carica di amministratore e liquidatore ricoperta in una società, anche se questa è stata prima dichiarata fallita e poi cancellata dal Registro delle imprese, e l’amministratore non può impedire l’accostamento del proprio nominativo all’ente dichiarato fallito.

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