Presunzione assoluta per la deducibilità delle spese di pubblicità

07 April 2017
A seguito di ricorso in Cassazione, da parte di una società cui era arrivato un avviso di accertamento che disconosceva la deducibilità delle spese di pubblicità sostenute nell’esercizio (trattasi di somme corrisposte ad una A.S.D. a titolo di sponsor), la Cassazione si è pronunciata sulla illegittimità del recupero di tali spese richiamando la L. 289/2002, art. 90, c. 8. Secondo questa Legge, infatti, le erogazioni in favore di società, associazioni sportive e fondazioni sportive riconosciute fino a 200mila euro annui, costituiscono spese di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti societari. La norma in questione stabilirebbe quindi una presunzione assoluta di inerenza e deducibilità di tali spese, posto che il soggetto sponsorizzante sia una associazione sportiva dilettantistica, venga rispettato il limite dei 200mila euro annui, la sponsorizzazione miri a promuovere lo sponsor e che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente effettuato una attività promozionale.

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