Non si configura appropriazione indebita se l’illecito profitto è reinvestito nella società

26 July 2018
La Sezione II della Corte di cassazione, ud. 22 maggio 2018 (dep. 25 luglio 2018, n. 35461, Pres. Cammino, Rel. Ariolli) ha escluso che il delitto di appropriazione indebita possa fungere da reato presupposto dell’impiego di denaro, beni o altre utilità ex art. 648-ter c.p., qualora l’utilizzo della (falsa) fattura per operazione inesistente sia avvenuto al fine di abbattere gli utili della società, pagare meno tasse e reimpiegare la somma uscita dal patrimonio sociale per finanziare, mediante il prestito dei vari soci, la società stessa. Il modello "operativo” vede il ritorno finale dei capitali nel patrimonio della società. Il perseguimento di un interesse della società (trattasi di una S.r.l.), sotto il duplice profilo del conseguimento di risparmio di imposta (recte evasione) e di ottenimento di liquidità sotto forma di finanziamento soci, con l’assenso degli stessi aderenti al patto sociale, siccome destinatari della somma versata al terzo ed autori del finanziamento alla società, è circostanza che rileva anzitutto ai fini dell’esclusione della condotta di "appropriazione”, esigendo questa una manifestazione di volontà univoca del soggetto attivo di tenere come propria la cosa (uti dominus). Inoltre, occorre che il fatto sia realizzato in danno della società stessa o dei soci, con esclusione, dunque, di qualsiasi risalto, quali potenziali vittime della condotta appropriativa, di terzi o creditori, peraltro nel caso di specie neppure menzionati. Infine, difetta anche l’ingiustizia del profitto, da escludersi quando l’appropriazione sia realizzata con l’accordo del titolare dei beni oggetto della condotta. 
Tuttavia, la mancata ravvisabilità del reato presupposto di appropriazione indebita non esclude, ipso iure, il fumus del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita risultando possibile la configurazione dell’illecito tributario di dichiarazione fraudolenta tramite uso di fatture o altre documenti relativi ad operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, quale fattispecie idonea a fungere da reato presupposto.

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