Non opponibile alla massa il credito dell’Attestatore poco diligente

05 May 2018
La Corte di Cassazione nell'ordinanza 4 maggio 2018 n. 10752, ha escluso l'insinuazione al passivo fallimentare, tanto meno in prededuzione, del credito di un professionista attestatore che si era reso inadempiente per colpa grave all’obbligazione resa dopo la presentazione di una domanda di concordato preventivo in bianco, nell’ambito di un concordato con continuità aziendale, prima ammesso e poi revocato.
Infatti, riprendendo i principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione n. 6031/2014, dettati in tema di prededuzione del credito ex art. 111 co. 2 del RD 267/42 (rispetto ad un credito riconosciuto come esistente, invece negato nel caso di specie), i primi effetti concorsuali per la massa dei creditori si producono già dalla domanda di concordato in bianco. Nonostante ciò, per l’ammissione al passivo del credito dell’attestatore, occorre che la relativa prestazione avvenuta dopo la domanda del debitore riguardi almeno il consolidamento di quegli effetti, allorchè tale attività si manifesti come necessaria per la corretta conclusione della procedura.

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