No al sequestro sui conti bancari se le somme sono successive all’evasione fiscale

22 September 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 12 luglio 2018 (dep. 24 settembre 2018, n. 41104, Pres. Rosi, Rel. Gai), nell’ipotesi di illecito tributario (nel caso di specie illecito di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000) posto in essere da legale rappresentante di una società, ha ribadito che, ove il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro (anche in termini di risparmio d’imposta), la confisca delle somme di denaro depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto dell’ablazione e il denaro. Proprio la natura fungibile del denaro, che, come sottolineato dalle Sezioni Unite Lucci, si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto, è tale da perdere - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica, rende superfluo accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita; "ciò che rileva”, proseguono le Sezioni Unite, è che "le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo”.
Peraltro, deve escludersi la possibilità di apprendere le somme giacenti sul conto corrente quando vi sia la prova che queste non possano in alcun modo essere derivate dal reato tributario, come nel caso in cui le somme rinvenute sul conto corrente provengano da rimesse effettuate da terzi successivamente alla data di commissione del reato (nel caso in esame alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Iva), di talché le stesse neppure possono, evidentemente, rappresentare il profitto del reato ossia rappresentare il risparmio di imposta derivante dall'evasione fiscale per effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione, ragione per cui le stesse non sono sottoponibili a sequestro, difettando in esse la caratteristica di profitto, pur sempre necessario per potere procedere, in base alle definizioni e ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta.

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