Nessun nesso tra imposte di registro e dirette per le plusvalenze immobiliari

25 January 2017
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 1823 depositata il 24 gennaio 2017 ha stabilito l’illegittimità dell’accertamento della plusvalenza immobiliare fondato solo sulla rettifica di valore definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Infatti, l’art. 5 comma 3 del D.Lgs. 147/2015 ha chiarito che per le cessioni di immobili e di aziende, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Secondo i giudici di legittimità tale disposizione ha efficacia retroattiva trattandosi di una norma di carattere interpretativo (nello stesso senso si era espressa la Cassazione con le sentenze n. 7488/2016 e n. 22221/2016).

http://www.ilsole24ore.com