Nel consolidato la frode fiscale è della consolidata

14 March 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 16 marzo 2017 (dep. 13 marzo 2018, n. 11034, Pres. Amoresano, Rel. Galterio), ha stabilito che sulla base dall’art. 117 TUIR la presenza del regime del consolidato nazionale consente la determinazione, in modo aggregato, della base imponibile ai fini dell’imposizione diretta, da parte di tutte le società avvinte da un rapporto di controllo. In particolare, ciascuna società, compresa la consolidante, provvede alla presentazione della propria dichiarazione per la determinazione del proprio reddito fiscale. La consolidante, invece, si limita a presentare un’ulteriore dichiarazione che definisce l’intero ammontare del reddito imponibile. E’ quindi evidente che solo le dichiarazioni presentate dalle singole società singolarmente considerate possono rientrare nella fattispecie di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 perché solo in queste dichiarazioni sono contenuti eventuali elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ne consegue che è esclusa dall’area del penalmente rilevante la dichiarazione "di consolidato” presentata dalla controllante in quanto tale dichiarazione ha implicazioni meramente fiscali individuando il reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti di ciascuna società aderente al consolidato.

http://www.ilsole24ore.it