Mendacio bancario in caso di presentazione alla banca di fatture poi stornate

08 August 2018
La Sezione V della Corte di cassazione, ud. 28 maggio 2018 (dep. 7 agosto 2018, n. 38133, Pres. Pezzullo, Rel. Pezzullo) ha affermato che integra l’illecito di mendacio bancario di cui all’art. 137, comma 1-bis del TUB la condotta degli amministratori di una S.r.l. che, al fine di ottenere concessioni di credito per l’azienda da essi amministrata, fornivamo dolosamente a varie banche notizie o dati falsi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, per il tramite della presentazione di fatture, poco dopo annullate da note di credito e successivamente di nuovo emesse per accedere ancora al credito bancario. In tal modo veniva ingenerata, nella banca, l’idea di una condizione (non reale) di solidità poiché risultava l’esistenza di crediti commerciali di cui la Società in realtà non era titolare.
Il dovere di corretta esposizione agli istituti bancari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto richiedente credito determina, infatti, una portata ampia della fattispecie, ricomprendendovi ogni dato significativo sulle sue condizioni, compreso il volume di affari e la liquidità disponibile. In tal modo viene anticipata la soglia di tutela imponendo un obbligo di fornire informazioni veritiere fin dal momento della richiesta della concessione di credito indipendentemente dall’effettiva erogazione. Siffatta prospettiva risulta, quindi, coerente altresì con la natura di reato di pericolo dell’illecito di mendacio bancario.

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