L’omessa comunicazione alle Autorità di vigilanza integra il falso e l’ostacolo (Cass. pen. Sez. V, 26 maggio 2017, n. 42778)

06 November 2017
Nella sentenza n. 42778, depositata il 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione  ha precisato che il delitto di cui all’art. 2638 comma 1 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall’omessa comunicazione di informazioni dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l’esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; il delitto di cui all’art. 2638 comma 2 cod. civ., invece, è un reato di evento che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute. Posto ciò è configurabile un concorso (formale) di reati laddove la condotta illecita si concretizzi in omessa comunicazione, alle autorità di vigilanza, di informazioni dovute. Inoltre l’omissione di informazioni dovute legittima il ricorso alla confisca e al sequestro per equivalente, dei beni della Banca amministrata dall’amministratore condannato  che sono stati utilizzati per commettere i reati.

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