L’imposta di registro non vale per l’accertamento sintetico

16 September 2017
A seguito dell’intervento normativo di cui all’art. 5 del D.Lgs. 147/2015, la Cassazione, con l’ordinanza n. 21438 del 15 settembre 2017, ha ribadito che in caso di cessione immobiliare non può operare una presunzione di corrispondenza tra il valore accertato ai fini dell’imposta di registro ed il prezzo pattuito tra le parti; ciò a significare che, ai fini della determinazione della plusvalenza, non è più possibile utilizzare come elemento di prova il solo valore accertato ai fini dell’imposta di registro.

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