Limiti nell’utilizzo del contante nella disciplina antiriciclaggio
Il D. Lgs. del 4/07/2017 n. 90 modifica l’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007 in materia di utilizzo del contante, disponendo che:
- è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra i soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche”, di importo pari o superiore a 3.000 euro;
- il trasferimento che eccede il limite dei 3.000 euro, "quale che ne sia la causa o il titolo”, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati”. Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati.
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