Legittima la soglia di 250.000 euro per gli omessi versamenti IVA

03 May 2018
La Corte di Giustizia UE Grande Sezione con la pronuncia 2 maggio 2018 causa C-574/15, ha sancito che il combinato disposto della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) e degli artt. 4, §3 e 325, §1 TFUE deve essere interpretato nel senso che queste norme non ostano ad una normativa nazionale che preveda che l’omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell’imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integri un reato punito con una pena privativa della libertà personale da sei mesi a due anni soltanto quando l’importo IVA non versato superi la soglia di rilevanza penale pari a 250.000,00 euro ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, mentre è prevista una soglia di rilevanza penale pari a 150.000,00 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all’imposta sui redditi. Il sistema è dunque rispettoso sia del principio di proporzionalità sia del principio di equivalenza.
In particolare non costituisce una "frode”, né ai sensi dell’art. 325 TFUE né ai sensi della Direttiva IVA e neppure ai sensi della Convenzione TIF, la condotta del contribuente che, a fronte dell’adempimento dei propri obblighi dichiarativi in materia IVA, ometta il versamento dell’imposta indipendentemente dal carattere intenzionale o meno dell’omissione. Pertanto, il legislatore nazionale ha ampia libertà di scelta nel prevedere, alternativamente o cumulativamente, sanzioni amministrative e penali.

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