Le società controllanti o controllate dal proponente non possono votare nel concordato fallimentare

29 June 2018
Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 29 giugno 2018 n. 17186, hanno fornito alcuni chiarimenti in merito ai soggetti che hanno diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare, con riguardo al creditore proponente e ad altre parti creditrici allo stesso correlate, definendo l'applicazione dell'art. 127 del RD 267/42.
In particolare, il creditore proponente non ha diritto di voto sull'approvazione della proposta di concordato fallimentare. Inoltre, sono esclusi dal voto sulla proposta e dal calcolo delle maggioranze le società creditrici che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sono sottoposte a comune controllo.
È stato, poi, precisato che il termine del biennio decorrente dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo per la presentazione della proposta di concordato è stabilito dall'art. 124 co. 1 del RD 267/42 solo con riferimento al fallito, con l'esclusione delle proposte provenienti da creditori o terzi.

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