Le importazioni avvenute con accordi di distribuzione non incidono sul legittimo affidamento

27 October 2017
Secondo la Corte di Giustizia UE con la causa C-407/16 del 16 ottobre 2017, l'importazione di merci sulla base di un accordo di distribuzione non incide sulla capacità dell'importatore di fare valere il "legittimo affidamento" previsto dal Codice Doganale Comunitario (ex art. 220, par. 2, lett. b) del regolamento CEE n. 1913/92 del 12 ottobre 1992).

Affinché si possa far valere il "legittimo affidamento” è necessario che sussistano le condizioni richieste dalla legge ad un importatore che ha importato le merci acquistandole direttamente dall'esportatore, quindi: i) la mancata riscossione dei dazi dovuta ad un errore delle autorità competenti; ii) la ragionevole non rilevabilità dell'errore in capo ad un debitore in buona fede; iii) che il debitore rispetti tutte le disposizioni vigenti con riguardo alla dichiarazione in dogana.

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