L’attestatore negligente non è ammesso all’insinuazione al passivo

26 September 2018
Con ordinanza n. 22785 del 25 settembre 2018, la Corte di Cassazione stabilisce che l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non costituisce un accertamento giudiziale definitivo dell'attività di relazione predisposta dal professionista ex art. 163 co. 3 del R.D. 267/42, né rappresenta la condizione sufficiente per l'insinuazione al passivo del credito del professionista.  L'esattezza dell'adempimento dell'attestatore, anche in mancanza di un'eccezione di inadempimento della curatela, può essere contestata in sede fallimentare, in relazione ai risultati ottenuti dal commissario giudiziale sulla base di un controllo più approfondito.

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