L’associazione può trasformarsi in fondazione

15 February 2017
Il Comitato Triveneto dei Notai, con la massima K.A. 40 ha ritenuto ammissibile la trasformazione diretta da associazione in fondazione. Numerose pronunce della magistratura amministrativa avevano messo in dubbio la percorribilità di tale operazione di trasformazione. Tuttavia, il Comitato Triveneto dei Notai ha ritenuto che la validità dell’operazione è implicitamente ammessa dall’art. 3, comma 1, lettera e) della L. 106/2016 che delega al Governo il potere di "disciplinare il  procedimento  per  ottenere  la  trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto  del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario  di  cui  al  decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6”.  Nella massima viene infine precisato, che in assenza di disciplina specifica, all’operazione in commento si devono applicare le disposizioni legislative relative alle trasformazioni eterogenee che in ogni caso l’operazione è sottoposta al vaglio dell’autorità amministrativa competente.

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