La residenza all’estero è quella riveniente dai registri Aire

13 March 2017
Per i soggetti residenti all’estero la notificazione degli atti fiscali (ivi comprese anche le cartelle di pagamento) si considera effettuata con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di residenza estera rilevato dai registri Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). Ciò avviene quando non diversamente specificato, da parte del contribuente all’ Agenzia delle Entrate, l’ indirizzo di residenza o di sede estere o di domicilio eletto. Qualora anche l’indirizzo estero non risulti dai registri Aire, il fisco può inviare la raccomandata all’indirizzo estero indicato nelle domande di attribuzione del codice fiscale o nei modelli di variazioni anagrafiche. Nel caso in cui la notificazione abbia esito negativo (quando all’indirizzo non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente), deve essere deposto un avviso di deposito nell’albo comunale e la notificazione si intende perfezionata nell’ottavo giorno successivo all’affissione.

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