La Cassazione si pronuncia sull’Irap dei professionisti e revisori

16 September 2016
Con Sentenza 17566 del 2 settembre 2016, la Suprema Corte è intervenuta al fine di dirimere la questione di un contribuente commercialista, socio di una società di revisione della cui struttura si avvale per l’esercizio della sua attività.  
La CTR di Milano, in contrasto all’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Brescia a favore del contribuente, aveva già specificato che lo svolgimento di attività professionale con "apporto assoluto e preponderante del proprio lavoro personale" svolto, come risulta dai documenti " senza alcuna collaborazione professionale" e con beni di modesta entità se rapportati ai redditi percepiti" non realizza il presupposto impositivo IRAP.
La Suprema Corte, condividendo quest’ultima posizione, ha chiarito che l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio o dipendente non realizza il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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