Insolvenza fraudolenta

23 February 2017
Con sentenza n. 8893, depositata in data 23 febbraio 2017, la Cassazione, Sez. II pen, ha condannato gli amministratori di una Srl per insolvenza fraudolenta, ossia il reato di cui all’art. 641 c.p consistente  nella condotta di dissimulare il proprio stato di insolvenza nel contrarre un’obbligazione col proposito di non adempierla. E’ stato accertato, infatti, che gli amministratori hanno taciuto lo stato di insolvenza della società al rappresentante legale della controparte nella stipula di un contratto in base al quale avrebbero ottenuto delle prestazioni che sapevano di non poter pagare, e che alla fine non hanno effettivamente pagato per intero. Secondo la Suprema Corte anche il silenzio può assumere rilievo quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, laddove tale silenzio sia per l’appunto preordinato al proposito di non adempiere. Decisivo per la condanna penale è stato il fatto che, a fronte di un conclamato stato di insolvenza e della decisione di chiedere una procedura di concordato, i due amministratori abbiano tenuto un atteggiamento gravemente e dolosamente omissivo, a nulla rilevando la circostanza che, materialmente, quel contratto sia stato materialmente stipulato dall’impiegato preposto all’ufficio che si occupava della stipula dei contratti, in quanto costui non aveva alcuna capacità decisionale in ordine ai comportamenti strategici per la stessa vita dell’impresa. In mancanza dell’elemento della preordinazione intenzionale si sarebbe configurato soltanto un illecito civile.

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