In Gazzetta Ufficiale la disciplina sul “whistleblowing”

15 December 2017
La Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 contiene la legge n. 179 del 30 novembre 2017 in tema di disposizioni volte a tutelare gli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro sia di natura pubblica sia di natura privata (cd. whisteblowing). La legge, con riferimento al solo settore privato, intervenendo sul d. lgs. 231/2001, riduce il proprio campo applicativo operando nelle sole imprese che si siano preventivamente dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione conforme al menzionato decreto. Di conseguenza, qualora l’impresa non si sia dotata di tale modello, non saranno applicabili le norme in tema di canali di segnalazione di condotte illecite.
Nello specifico i modelli di organizzazione e gestione debbono prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subordinati di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del d. lgs. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante. È necessaria, inoltre, la previsione:


  • Di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
  • Del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi connessi, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  • Di un sistema disciplinare che consti di sanzioni nei confronti di chi viola le misure atte a tutelare il segnalante e di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni rivelatesi, poi, infondate.
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