Imposta di registro: se paga il notaio, il contribuente non può chiedere il rimborso

04 October 2017
Nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23230 del 4 ottobre 2017 viene ribadito che, nell’ambito dell’imposta di registro, l’art. 57 del D.P.R. 131/86sancisce la responsabilità solidale del notaio rogante e delle parti contrattuali per il pagamento dell’imposta. Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria può notificare anche al solo notaio l’avviso di liquidazione e, ove questo paghi, le parti non possono chiedere il rimborso dell’imposta in quanto il rapporto tributario si è definito; le stesse possono, soltanto, far valere, le proprie ragioni in sede di azione di regresso. 

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