Imposta di registro per la cessione d’azienda

28 January 2017
Una sentenza della Cassazione depositata il 27 gennaio, la n. 2048, stabilisce che ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di registro, da versare per la cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, vanno scomputate dal valore complessivo dei beni che compongono l’azienda (incluso l’avviamento) solo quelle passività che siano inerenti all’attività dell’azienda, come è stato sempre interpretato dalla giurisprudenza in merito al d.p.r. 131/86, art. 51, c.4 (cfr. Cass. n. 10218/2016). Tuttavia, nel valutare l’inerenza di una passività, bisogna guardare alla natura sostanziale del contratto che dà origine a quella passività, come d’altronde impone il criterio contenuto nell’art. 20 del d.p.r. 131/86. Dei contratti, quindi, bisogna privilegiare la natura intrinseca e gli effetti giuridici, piuttosto che la forma apparente.

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