Il contabile, che aiuta l’autore del reato presupposto nell’attività di impiego, trasformazione o sostituzione dei proventi illeciti, risponde di concorso in autoriciclaggio.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42561 depositata in data 18 settembre 2017, ha affermato che la condotta di ausilio alla ripulitura e al reimpiego di denaro da altri distratto dal patrimonio di società quotate da lui controllate in attività economiche, finanziarie o speculative facenti capo allo stesso, da parte di un professionista contabile di una società interposta, dunque estraneo al reato presupposto da cui è originato il provento illecito, deve essere configurata quale concorso nel reato di autoriciclaggio.
In tal caso infatti il terzo estraneo concorre, in qualità di "extraneus”, nel reato proprio di autoriciclaggio, realizzato dal soggetto qualificato in quanto autore del reato presupposto.
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