Gli amministratori senza delega, in bancarotta la responsabilità solo se la conoscenza è provata

16 April 2018
La Sezione I della Corte di cassazione, ud. 9 marzo 2018 (dep. 9 aprile 2018, n. 14783, Pres. Mazzei, Rel. Vannucci), ha precisato che nel caso di fallimento di società di capitali derivato da operazioni dolose in danno di un soggetto terzo, nella fattispecie una frode nei confronti di un cliente (protrattasi nel tempo pur determinante nel breve periodo un arricchimento del patrimonio sociale), il delitto di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, sotto il profilo soggettivo, quando venga accertata la natura "dolosa” dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell’evento fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di deleghe gestorie, nell’ambito di applicazione dell’art. 40, comma 2 c.p. nel senso che la responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito si qualifica anche per il solo dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali "perspicui e peculiari” dell’evento illecito caratterizzati da un elevato grado di anormalità. 
Ai fini dell’affermazione della responsabilità degli amministratori senza deleghe gestorie, a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione commesso dal presidente del consiglio di amministrazione delegato, è necessaria, previa specifica ricostruzione delle relazioni fra fatti distrattivi e concreto funzionamento del consiglio di amministrazione della società, alla luce della clausole di organizzazione delle funzioni gestorie rispettivamente recate dallo statuto sociale e, eventualmente, da successive deliberazioni di organizzazione della gestione sociale adottate dall’assemblea ovvero dal consiglio di amministrazione, la prova:

  • che gli stessi amministratori siano stati informati delle distrazioni ovvero che delle stesse abbiano comunque avuto conoscenza;
  • oppure che vi sia stata la presenza di segnali peculiari di distrazione aventi carattere di anormalità di questi sintomi per tali amministratori, dai quali è dato desumere la consapevole accettazione del rischio dell’evento illecito, in base allo statuto e secondo i principi affermati in relazione al dolo eventuale da Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014, n. 38343, Pres. Santacroce, Rel. Blaiotta).
Solo la prova della conoscenza del fatto illecito, ovvero della concreta conoscibilità dello stesso anche mediante l’attivazione del potere informativo di cui all’art. 2381, ultimo comma, c.c. in presenza di segnali specifici di distrazione, comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento: la mancata volontaria attivazione di tali soggetti in presenza di siffatte circostanze determina l’affermazione della penale responsabilità avendo la loro omissione contribuito a cagionare l’evento dannoso. 

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