Fiscale - imposte dirette - determinazione del reddito complessivo

21 July 2018
Secondo la Corte di Cassazione 20.7.2018 n. 19367 le immobilizzazioni in corso, in quanto non produttive di ricavi, non devono essere considerate nel calcolo dei ricavi minimi, da confrontare con i ricavi effettivi nell'ambito del test previsto dall'art. 30 della L. 724/94 ai fini della qualifica di società di comodo.Nel caso di specie, la società ricorrente lamentava che l'Agenzia avesse erroneamente computato i relativi immobili di proprietà tra quelli rilevanti ai fini del calcolo dei ricavi minimi nel test di operatività, trattandosi, invece, di immobili oggetto di attività edificatoria, come tali non suscettibili di produrre reddito, e quindi, ad avviso del contribuente, esclusi dal test. Per la Cassazione, gli immobili in parola non concorrono al calcolo in quanto immobilizzazioni in corso di realizzazione (circostanza dimostrata mediante la produzione, da parte della società, della documentazione amministrativa attestante la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione a costruire) e temporaneamente inagibili, come tali non suscettibili di produrre reddito.

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