Esclusione del privilegio fallimentare per amministratori e liquidatori di società in liquidazione coatta amministrativa

08 April 1918
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5489, del 7 marzo 2018, nell’ambito di una opposizione allo stato passivo avanzata dal liquidatore di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ha ribadito il proprio orientamento volto ad escludere l’ammissibilità del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per i compensi dovuti agli amministratori e liquidatori di società. La ragione fondamentale dell’esclusione del privilegio – sia per gli amministratori, sia per i liquidatori – è da ricercare nella natura del loro rapporto con la società; il rapporto non è assimilabile a quello derivante dal contratto d’opera, poiché non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio; difatti l’opus, che l’amministratore o il liquidatore si impegna a fornire alla società, non è – a differenza di quello del prestatore d’opera – predeterminato dai contraenti, né può dirsi aprioristicamente determinabile.

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