Dichiarazione non emendabile se sono già state pagate le imposte

30 March 2018
Nell'ambito delle "vendite a catena", come confermato in una recente sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-628/16, Kreuzmayr), si considera cessione intracomunitaria soltanto la cessione che ha comportato lo spostamento fisico dei beni tra Stati membri. Pertanto, se il soggetto che ritira i beni nello Stato membro del fornitore non è il primo cessionario, bensì il cliente di quest'ultimo, la prima cessione si considera interna allo Stato del fornitore (e non una cessione intracomunitaria). Ne deriva che l'imposta erroneamente applicata sulla seconda cessione (dal primo cessionario al secondo) non è detraibile. Occorre dunque prestare attenzione al momento in cui il cessionario finale dispone dei beni come proprietario.

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