Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo 2017: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

15 February 2017
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute. Ai fini del calcolo del costo agevolabile si considerano le sole spese eccedenti la media di quelle effettuate nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tra gli altri chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto eleggibili all’agevolazione anche i beni immateriali (nel caso di specie brevetti) acquisiti da una società sottoposta a procedura fallimentare. I costi sostenuti dalla società cedente fallita per la realizzazione dei brevetti, invece, non devono essere inclusi nel calcolo della media storica dell'impresa acquirente ai fini della determinazione del credito d’imposta, in quanto non si realizza alcuna continuità operativa fra le due realtà imprenditoriali.

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