Confisca per reati fiscali legittima per l’amministratore della società fallita

30 May 2018
La Sezione III della Corte di cassazione, ud. 2 marzo 2018 (dep. 29 maggio 2018, n. 24042, Pres. Andreazza, Rel. Zunica), ha confermato la legittimità della confisca per equivalente nei confronti di beni nella disponibilità dell’imputato persona fisica (amministratore della società) quando questi sia condannato per reati fiscali e la società, pur reale beneficiaria del risparmio di imposta, sia nel frattempo fallita.
Come precisato dalla pronuncia della Corte di cassazione SS.UU., ud. 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014, n. 10561, Pres. Santacroce, Rel. Davigo), infatti, nei procedimenti per reati tributari è possibile procedere alla confisca per equivalente nei confronti dell’imputato persona fisica solo qualora sia impossibile individuare il profitto diretto in capo all’ente, reale beneficiario del risparmio di imposta costituente profitto del reato, potendo essere oggetto di confisca diretta anche il denaro liquido o altro bene fungibile nella disponibilità della persona giuridica. Nel caso di specie, infatti, la società amministrata dal ricorrente risultava fallita, così che all’atto della confisca correttamente si procedeva alla confisca per equivalente nei confronti del patrimonio personale della persona fisica ricorrente, per un valore corrispondente all’imposta evasa.

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