Conferimento di partecipazioni sottoposto a realizzo controllato solo se tra residenti

05 April 2017
Secondo l’art. 177, c. 2, TUIR, il conferimento di una partecipazione di controllo tramite scambio di partecipazioni permette la possibilità di valutare la partecipazione ricevuta in cambio, dalla conferitaria alla conferente, in misura pari all’aumento di Patrimonio Netto rilevato dalla conferitaria stessa. La determinazione della plusvalenza in capo alla conferente è quindi data dalla differenza tra l’aumento di PN della conferitaria ed il costo fiscale della partecipazione conferita. Tale regime è anche detto "a realizzo controllato”. L’ art. 177, c. 2 non distingue il caso in cui i singoli conferenti detengano la partecipazione ricevuta come soggetti privati o la facciano confluire nella società. Questa opzione è però disponibile solo nei casi in cui la conferente e la conferitaria siano entrambe società di capitali residenti. In caso contrario, la tassazione in capo alla cedente residente avviene secondo l’art. 9 TUIR, che prevede il corrispettivo del conferimento valutato al valore normale della partecipazione conferita.

http://www.eutekne.it